Legge 03.02.2003, n. 14
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Il Governo é autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione; b) stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste alimentari fresche pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.
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