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Legge 03.02.2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. (G.U. 07.02.2003, n. 31 - S.O n. 19)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 14 - Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo può tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, prevedendo per queste ultime idonei sistemi che garantiscano i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite le categorie interessate della produzione dei farmaci di automedicazione e le associazioni di consumatori. Tali sistemi sono adottati entro il 30 giugno 2004.

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