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Legge 03.02.2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. (G.U. 07.02.2003, n. 31 - S.O n. 19)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 16 - Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, é sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.

2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, é riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica

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