Legge 03.02.2003, n. 14
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea".
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