Legge 03.02.2003, n. 14
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25".
2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, é sostituito dal seguente:
"È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".
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