IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 03.02.2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. (G.U. 07.02.2003, n. 31 - S.O n. 19)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 21 - Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25".

2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, é sostituito dal seguente:

"È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.