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Legge 03.02.2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. (G.U. 07.02.2003, n. 31 - S.O n. 19)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 22 - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, é delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/1

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