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Legge 03.02.2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. (G.U. 07.02.2003, n. 31 - S.O n. 19)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 24 - Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 é sostituito dal seguente:

"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione é progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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