Legge 03.02.2003, n. 14
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, é prorogato di un anno.
2. Il Governo é delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresì dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;
c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attività di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di vigilanza;
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