Legge 03.02.2003, n. 14
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, é prorogato di sei mesi.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.