CCDN 15.01.2003
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Il personale scolastico che assiste il familiare (parente o affine) ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, già beneficiario del trasferimento condizionato al permanere dell'assistenza per un quinquennio, è soggetto alle relative disposizioni (docenti art. 41; personale A.T.A. art. 85) del CCND 20 gennaio 1998, integrato e modificato dal CCND 20 gennaio 1999, che si riassumono nella nota (1).
2. A decorrere dall'a.s. 2000/2001 il personale scolastico che intende assistere il familiare (parente o affine) ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, non è più destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare in situazione di handicap il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCND sulla mobilità annuale.
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(1) Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati é condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima, al personale scolastico viene assegnata la titolarità che aveva al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato.
In particolare:
• Il personale docente viene reintegrato nella scuola, circolo, istituto, posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, posto della D.O.P. o posto della D.O.S. in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato
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