IperTesto Unico IperTesto Unico

CCDN 15.01.2003

Mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'a.s. 2003/04 sottoscritto il 15 gennaio 2003.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 2 - Mobilità territoriale a domanda e d'ufficio - Destinatari

1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A con o senza sede definitiva di titolarità.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, richiamata dall'art. 54 del C.C.N.I. sottoscritto il 31/8/99, il personale docente assunto dopo l'entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale o successiva all'1/9/1999 - con esclusione del personale di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 - non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2003/04 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2000 e 1/9/2001 e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2000 . Il personale docente assunto in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2002 al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità in ambito provinciale, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all'altro personale titolare nella provincia. Tale personale docente potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.D.N.

3. Il personale scolastico titolare d

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.