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CCDN 15.01.2003

Mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'a.s. 2003/04 sottoscritto il 15 gennaio 2003.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 5 - Rientri e restituzioni al ruolo di provenienza

1. Le operazioni di mobilità del personale docente e A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengano restituiti al ruolo di provenienza. Il personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, e il personale della scuola elementare che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 3/8/98 n. 315, nonché il personale di cui all'art. 35, commi 5 e 6, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), è assegnato, a domanda, su una sede disponibile di una provincia di sua scelta tra quelle richieste

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. A tal fine il personale docente ed ATA che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi dei citati commi 5 e 6 dell'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289 ha diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui presta servizio, mentre il personale utilizzato in sedi diverse dalle istituzioni scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all'assegnazione con precedenza, a scuola da lui indicata nel comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.D.

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