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CCDN 15.01.2003

Mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'a.s. 2003/04 sottoscritto il 15 gennaio 2003.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 9 - Sistema delle precedenze comuni

1. Le precedenze riportate nel presente articolo - raggruppate sistematicamente per categoria, come previsto dall'art. 42, comma 2, lettera "b" e dall'art. 54, comma 1, lettera "a" del C.C.N.I. del 31 agosto 1999 - sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle (tre) fasi del movimento per le quali trovano applicazione.

Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.

I) Handicap e gravi motivi di salute

Nel contesto della procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) Personale scolastico docente, ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto. A partire dall'a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.

La precedenza in esame si applica alla p

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