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CCDN 15.01.2003

Mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'a.s. 2003/04 sottoscritto il 15 gennaio 2003.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo I - Determinazione delle disponibilità per i movimenti

Art. 19 - Disposizioni generali sulle disponibilità per i movimenti

1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi i posti e le cattedre, ivi comprese quelle costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi funzionanti a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art. 278 del D.Lvo n. 297/94 e i posti d'insegnamento che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici provinciali. Le cattedre ed i posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.

Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:

1) attività di sostegno;

2) corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali;

3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;

4) posti per l'insegnamento della lingua straniera appartenenti all'organico funzionale di circolo della scuola elementare;

5) posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola materna, elementare e media);

6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale).

Per la scuola elementare, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale di circolo stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera -, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati

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