CCDN 15.01.2003
Titolo II - Sezione personale docente
Capo I - Determinazione delle disponibilità per i movimenti
1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi i posti e le cattedre, ivi comprese quelle costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi funzionanti a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art. 278 del D.Lvo n. 297/94 e i posti d'insegnamento che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici provinciali. Le cattedre ed i posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.
Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:
1) attività di sostegno;
2) corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali;
3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;
4) posti per l'insegnamento della lingua straniera appartenenti all'organico funzionale di circolo della scuola elementare;
5) posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola materna, elementare e media);
6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale).
Per la scuola elementare, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale di circolo stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera -, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati
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