CCDN 15.01.2003
Titolo II - Sezione personale docente
Capo III - Perdenti posto
1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico o dall'ufficio scolastico provinciale secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 27, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.
2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggior età anagrafica
3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 27, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi del presente articolo, deve in ogni caso compilare il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come perdente posto sulla base della citata graduatoria, nonché l'eventuale opzione di cui al comma 10 del precedente art. 27. Il perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato, deve, altresì, compilare le apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i t
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