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CCDN 15.01.2003

Mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'a.s. 2003/04 sottoscritto il 15 gennaio 2003.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo III - Perdenti posto

Art. 30 - Trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado ed artistica

a) docenti titolari sull'organico sede degli istituti

1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico sulla base della graduatoria formulata dal capo d'istituto ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda, se non ha espresso l'opzione di cui al comma 7 del precedente art. 29.

2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.

3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al titolo I, art. 9 - sistema delle precedenze -

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