CCDN 15.01.2003
Titolo II - Sezione personale docente
Capo VI - Disposizioni specifiche per la scuola materna ed elementare
1. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole elementari statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non é richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello - all'ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per una sola provincia.
5. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio é pubblicato all'albo dell'ufficio territorialmente competente alla data prevista dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola.
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