CCDN 15.01.2003
Titolo III - Sezione personale educativo
1. Il prospetto dell'organico dei posti che si presumono vacanti deve essere determinato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 446 del D.Lvo 297/94. Gli uffici scolastici provinciali avranno successivamente cura di controllare la corrispondenza dei posti come sopra individuati con i dati dell'apposito provvedimento di variazione dell'organico. Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si dovrà tenere conto delle vacanze determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Gli uffici scolastici provinciali daranno comunicazione, entro la data prevista nell'O.M., di tali disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici provinciali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre provincie, ne curerà l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla propria.
3. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici provinciali. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito con apposito provvedimento e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.
4. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di tr
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