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CCDN 15.01.2003

Mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'a.s. 2003/04 sottoscritto il 15 gennaio 2003.

Titolo IV - Sezione personale a.t.a.

Art. 50 - Destinatari

1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al personale a.t.a appartenente al ruolo provinciale, ivi compreso il personale trasferito dagli Enti Locali, che risulti di ruolo alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il provvedimento formale sia ancora in corso di emanazione.

2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. di ruolo che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità.. Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase - ovvero della mobilità professionale e territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante verrà assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richiesti nella domanda seguendo la tabella di viciniorità, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora non t

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