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D.M. MIUR 13.01.2003, n. 3

Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 12.03.2003, n. 59)

Formula iniziale

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

Visto il regolamento applicativo della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Visto, in particolare, l'art. 13 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato;

Considerato che dette certificazioni, ai sensi del comma 1, dell'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, devono attestare: l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonché le conoscenze, le competenze e le capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame;

Visto l'art. 12 del sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, avente ad oggetto i crediti formativi;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 2000, n. 243, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 2l della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 8, che prevede la definizione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, degli obiettivi gene

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