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D.M. MIUR 14.01.2003, n. 4

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2002/2003. (G.U. 10.04.2003, n. 84 - S.O. n. 58)

Art. 1 - Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e relative designazioni

1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali, è quello indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non consenta la costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto, rimane giustificata, per causa di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.

2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

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