Legge 16.01.2003, n. 3
Capo VII - Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplifica
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