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Ordinanza MIUR 16.01.2003, n. 5

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo I - Disposizioni generali

Art. 22 - Posti richiedibili

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola materna e/o scuola elementare e classi di scuola media e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come "elementari" sia come "medie".

2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole "elementari" ovvero "medie", vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:

• prima tutti i circoli didattici ovvero scuole medie che non sono istituti comprensivi;

• successivamente tutti gli istituti comprensivi.

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