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CCND 20.06.2003

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Art. 2 - Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale

1. Sono disposte, ad eccezione delle figure uniche, le proroghe d'ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per l'a.s. 1999/2000 già confermate nell'anno scolastico 2002/03. Tali proroghe non saranno più disposte a partire dall'anno scolastico 2004/05.

2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda di rinuncia entro gli stessi termini di cui al precedente art. 1 comma 7.

3. In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

4. I beneficiari delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente la documentazione richiesta dall'articolo 11 del contratto collettivo decentrato nazionale del 15 gennaio 2003, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.

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