CCNL 12.06.2003
Titolo V - Trattamento economico
Capo I -
1. Le parti prendono atto che nell'ambito delle disponibilità economiche stanziate per il rinnovo del presente contratto relativo al biennio economico 2002 - 2003, sono ricomprese le risorse specificatamente destinate a garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena copertura finanziaria dell'art. 32 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 relativo al trattamento di fine rapporto di lavoro.
2. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento degli istituti di cui all'art. 23 non vengano completamente utilizzate nell'anno in corso, sono riassegnate al Fondo unico di amministrazione per l'esercizio successivo.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano confermate le norme dei precedenti CCNL.
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