Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196
Parte I - Disposizioni generali
Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati 94
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.]
Titolo abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
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