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Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. 29.07.2003, n. 174)

Parte I - Disposizioni generali

Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati 123

Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 27 - Garanzie per i dati giudiziari 124

[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.] 125

123

Titolo abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

124

Articolo abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

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