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Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. 29.07.2003, n. 174)

Parte I - Disposizioni generali

Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento 132

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 30 - Incaricati del trattamento 133

[1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.]

132

Titolo abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

133

Articolo abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

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