Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196
Parte I - Disposizioni generali
Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi 145
Capo II - Misure minime di sicurezza
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.]
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