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Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. 29.07.2003, n. 174)

Parte I - Disposizioni generali

Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero 177

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 45 - Trasferimenti vietati 178

[1. Fuori dei casi di cui agli artt. 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'U.E., è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.]

177

Titolo abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

178

Articolo abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

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