Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196
Parte II - Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento 493
Titolo XII - Giornalismo, libertà di informazione e di espressione 494
Capo I - Profili generali
1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.
2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cron
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