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Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. 29.07.2003, n. 174)

Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni

Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo 0.I - Alternatività delle forme di tutela 506

Art. 140 bis - Forme alternative di tutela 507

1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

506

Capo aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

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