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Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. 29.07.2003, n. 174)

Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni

Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo I - Tutela dinanzi al garante 514

Art. 144 - Segnalazioni 515

1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.

2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.

514

L'art. 13, co. 1, lett. b) e d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha soppresso le parole "Sezione I - Principi generali" e "Sezione II - Tutela amministrativa" del presente capo.

515

Articolo così sostituito dall'art. 13, co. 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

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