Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196
Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I - Tutela dinanzi al garante 529
Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale 530
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a
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