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Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. 29.07.2003, n. 174)

Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni

Titolo III - Sanzioni

Capo I - Violazioni amministrative

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 163 - Omessa o incompleta notificazione 589

[1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. 590 ]

589

Articolo abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

590

Il testo del comma è quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 44, comma 5, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. da L. 27.02.2009, n. 14.

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