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Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. 29.07.2003, n. 174)

Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni

Titolo III - Sanzioni

Capo I - Violazioni amministrative

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 164 - Omessa informazione o esibizione al Garante 591

[1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. 592 ]

591

Articolo abrogato dall'art. 27, co. 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

592

L'importo della sanzione, originariamente indicato nella Gazzetta Ufficiale con le parole «da lire quattromila euro a lire ventiquattromila euro» è stato poi modificato dall'art. 44, comma 6, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. da L. 27.02.2009, n. 14.

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