Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196
Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo III - Sanzioni
Capo II - Illeciti penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.
Articolo così modificato dal comma 11 dell'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, e poi sostituito dall'art. 15, co. 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
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