IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. 29.07.2003, n. 174)

Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni

Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

Capo I - Disposizioni di modifica

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 173 - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 608

[1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";

b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Si applicano le disposiz

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.