Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196
Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo I - Disposizioni di modifica
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dall
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.