Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo I - Principi Generali
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea, finalizza la propria normativa e la propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale alla valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.
2. La Regione assume altresì l'ordinamento nazionale dell'istruzione a fondamento della presente legge e indirizza le proprie azioni alla qualificazione nel territorio regionale del sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, come definito dalla legislazione nazionale.
3. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini.
4. Nelle materie della presente legge la Regione valorizza il ruolo degli enti locali e delle autonomie funzionali.
5. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti fondamentali del sistema formativo, fatte salve le funzioni già disciplinate dalla legislazione
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