Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo II - Il sistema formativo
Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione
1. Ai fini della valorizzazione della cultura del lavoro nei percorsi formativi, anche attraverso le metodologie didattiche di cui all'articolo 9, la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese e gli enti pubblici e privati nonché le aziende pubbliche devono possedere per contribuire a realizzare il diritto delle persone ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare all'adeguatezza tecnico-produttiva ed organizzativa, alla capacità di trasferire conoscenze ed abilità ai fini di valorizzare le risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonché alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.
2. I soggetti di cui al comma 1, informate le rispettive organizzazioni sindacali, esplicano il proprio ruolo formativo nell'ambito dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese con istituzioni scolastiche, università ed organismi di formazione professionale accreditati.
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