Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo II - Il sistema formativo
Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2, sostengono interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
2. La funzione di orientamento si esplica:
a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
b) nell'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro.
3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, e le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.
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