Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo II - Il sistema formativo
Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono con propri finanziamenti:
a) progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e ospedale;
b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
c) progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze;
d) progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti;
e) progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in formazione di minori ed adulti in situazione di handicap.
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