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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo II - Il sistema formativo

Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione

Art. 12 - L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di disagio e in situazione di handicap

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono con propri finanziamenti:

a) progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e ospedale;

b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;

c) progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze;

d) progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti;

e) progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in formazione di minori ed adulti in situazione di handicap.

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