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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo II - Il sistema formativo

Sezione III - Finanziamento delle attività e sistema informativo

Art. 13 - Finanziamento dei soggetti e delle attività

1. Le attività delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al capo III, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.

2. La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione e le Province selezionano i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.

I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale.

3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla Giunta regionale, utilizzando di norma:

a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;

b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;

c) appalti pubblici di servizio.

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