Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo II - Il sistema formativo
Sezione III - Finanziamento delle attività e sistema informativo
1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
c) gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
d) raccolta e conservazione delle certificazioni.
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