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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione I - Scuola dell'infanzia

Art. 17 - Finalità

1. La Regione e gli enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 2. La Regione sostiene tale finalità anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua qualificazione, per promuovere le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative.

2. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi rappresentativi.

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