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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione I - Scuola dell'infanzia

Art. 18 - Continuità dei percorsi educativi e di istruzione

1. Ferma restando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli enti locali valorizzano gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.

2. In tale ambito, la Regione sostiene progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. La continuità educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il primo ciclo dell'istruzione è volta a garantire il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo, specialmente nel momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

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