Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I - Scuola dell'infanzia
1. Ferma restando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli enti locali valorizzano gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.
2. In tale ambito, la Regione sostiene progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La continuità educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il primo ciclo dell'istruzione è volta a garantire il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo, specialmente nel momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
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