Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I - Scuola dell'infanzia
1. Fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta della scuola dell'infanzia, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle ricerche, sulle esperienze e più in generale sul patrimonio culturale in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce l'applicazione.
2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.
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