Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo I - Principi Generali
1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Gli interventi della Regione e degli enti locali, in applicazione di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire l'abbandono scolastico.
3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. La Regione e le Province, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla formazione del cittadino, valorizzano altresì la cultura del lavoro, anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati dall'intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.
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