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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 20 - Interventi a sostegno del successo formativo

1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli enti locali intervengono mediante:

a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;

b) il sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione;

c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio, di cui all'articolo 23;

d) il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'articolo 24;

e) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'articolo 25;

f) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale di cui alla sezione III.

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