Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli enti locali intervengono mediante:
a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
b) il sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione;
c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio, di cui all'articolo 23;
d) il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'articolo 24;
e) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'articolo 25;
f) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale di cui alla sezione III.
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